Regolamento Moca
Sono definiti MOCA tutti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (utensili da cucina, posate, recipienti e contenitori, macchinari per le trasformazioni di alimenti, materiale da imballaggio, ecc.).
Il Regolamento (CE) 1935/2004 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17G00040/sg) stabilisce i requisiti generali che i MOCA devono rispettare per essere immessi nel mercato dell’Unione Europea, in particolare questi materiali e oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione (Regolamento (CE) 20236/2006) e non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:
- Costituire un pericolo per la salute umana
- Comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- Comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
Il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 e s.m.i fissa le condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dai materiali e oggetti ai prodotti alimentari, in particolare sono stati disciplinati i seguenti materiali:
- Materie plastiche
- Gomma
- Cellulosa rigenerata
- Carta e cartone
- Vetro
- Acciaio inossidabile
Ulteriori materiali, non presenti nel DM 21 marzo 1973, sono disciplinati da specifici regolamenti:
- banda stagnata
- banda cromata verniciata
- ceramica
- alluminio
Per tutti i materiali e oggetti occorre garantire che durante il contatto non vi sia migrazione di sostanze chimiche dal materiale all’alimento a livelli non accettabili in termini di sicurezza. Per questo la Commissione delle Comunità europee ha definito metodi di test e valori limiti di migrazione specifica e globale delle sostanze.
Tutti i MOCA immessi sul mercato devono includere il simbolo qui riportato, devono essere corredati di una adeguata etichettatura e deve essere predisposta la dichiarazione di conformità e la documentazione per dimostrare la rintracciabilità.